Articolo 88
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 88. - Campo di applicazione
1.
Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita’
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti
negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli
impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche’
i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla
coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed
alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita’ di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle
attivita’ svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi
o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche’ tali
attivita’ non implichino l’allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
Articolo 89
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 89. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di
ingegneria civile il cui elenco e’ riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente e’ il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione
dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la
fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori
per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori e’ il responsabile
unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita’
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per
la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 92, che non puo’ essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; g)
uomini-giorno: entita’ presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano
operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera
a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; i) impresa
affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo’
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneita’ tecnico-professionale: possesso di capacita’
organizzative, nonche’ disponibilita’ di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell’opera.
Articolo 90
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo
15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo
91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di piu’ imprese,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso
in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o
piu’ imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facolta’ di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione
sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta’ di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti
designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneita’ tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita’ di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11,
il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita’ contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonche’ una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu’ rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita’ contributiva e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attivita’, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e
b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in
caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di
regolarita’ contributiva, anche in caso di variazione
dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo
abilitativo e’ sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma
1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di
cui all’articolo 99, quando prevista, e’ sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica
l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.
Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma
2.
Articolo 91
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b)
predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non e’ predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e’ preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
Articolo 92
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 92. - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro; b) verifica l’idoneita’ del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c)
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita’
nonche’ la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione
di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e)
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo
100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla
azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 93.- Responsabilita’ dei committenti e dei responsabili dei
lavori
1. Il committente e’ esonerato dalle responsabilita’ connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il
conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non
esonera il committente dalle responsabilita’ connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli
90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei
lavori dalle responsabilita’ connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma
1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Articolo 94
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita’ nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.
Articolo 95
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 95. - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela
di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita’;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di
movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il
controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori; e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f)
l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita’ che avvengono sul luogo,
all’interno o in prossimita’ del cantiere.
Articolo 96
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con
modalita’ chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo
89, comma 1, lettera h).
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo
17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e
all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Articolo 97
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla
sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la
verifica dell’idoneita’ tecnico professionale si fa riferimento
alle modalita’ di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b)
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l’esecuzione.
Articolo 98
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto
del Ministro dell’universita’ e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S,
74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea
ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche’ attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento di attivita’ lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche’
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attivita’ lavorative nel settore
delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche’ attestazione, da parte di datori di lavoro
o committenti, comprovante l’espletamento di attivita’
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi’, in
possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita’,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell’edilizia.
3. I contenuti, le modalita’ e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all’allegato XIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non e’ richiesto per coloro
che, non piu’ in servizio, abbiano svolto attivita’ tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni,
in qualita’ di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano
presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o
l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di
cui al comma 2 non e’ richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma
2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti.
Articolo 99
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 99. - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unita’ sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all’allegato XII, nonche’ gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera
un’unica impresa la cui entita’ presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere
copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
Articolo 100
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e’ costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita’ dell’opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all’allegato XI, nonche’ la stima dei costi
di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e’ corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove
la particolarita’ dell’opera lo richieda, una tavola tecnica
sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della
sicurezza sono definiti all’allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e’ parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui
al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facolta’ di presentare
al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata e’ necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
Articolo 101
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 101. - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In
caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara
di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette
il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Articolo 102
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 102.- Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta’ di formulare proposte al riguardo.
Articolo 103
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 103. - Modalita’ di previsione dei livelli di emissione
sonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita’ e’ riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si e’ fatto riferimento.
Articolo 104
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 104. - Modalita’ attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e’ inferiore
ai duecento giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto
dall’articolo 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di
riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e’ inferiore
ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli gia’ visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e’ sostituita
o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di
piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attivita’ i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico
competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro
in cui svolgono la loro attivita’ i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, i criteri e
i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in
sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e’ previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).
Articolo 105
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 105. - Attivita’ soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita’ che,
da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e
gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di
costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui
al presente capo e ad in ogni altra attivita’ lavorativa.
Articolo 106
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Sezione I - Campo di applicazione
Art. 106. - Attivita’ escluse
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) alle attivita’ di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 107. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intende per lavoro in quota: attivita’ lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Articolo 108
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 108. - Viabilita’ nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la
viabilita’ delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1
dell’allegato XVIII.
Articolo 109
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 109. - Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Articolo 110
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 110. - Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree
e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l’adozione di misure o cautele adeguate.
Articolo 111
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Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
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Sezione I - Campo di applicazione
Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di
attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu’ idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita’ ai seguenti criteri:
a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla
natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e
ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia utilizzata una
scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in
cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’
sicure non e’ giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche’ siano impiegati sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e
l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata piu’
sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego
e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della
valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle
attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei
punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro
di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e’
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
Articolo 112
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nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 112. - Idoneita’ delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera
durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo
si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non
ritenuti piu’ idonei ai sensi dell’allegato XIX.
Articolo 113
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Sezione I - Campo di applicazione
Art. 113. - Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono
essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti
devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m
2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica
di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La
parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare
da questi piu’ di cm 60. I pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale
la scala e’ fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle
scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli
difficolta’ costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta
delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite
con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi
e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale,
se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe piu’ di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale
che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita’ inferiori dei
due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle
estremita’ superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilita’ della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita’ superiori di
dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono
richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b)
del comma 3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani
dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una
in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare
stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di
un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre
cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita’ durante
l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli
portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle
scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere
impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo
a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le
scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli
composte da piu’ elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o piu’
elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto
prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti
disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve
superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso
le estremita’ superiori dei montanti devono essere assicurate a
parti fisse; b) le scale in opera lunghe piu’ di 8 metri devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono
essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
10. E’ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere
costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili
conformi all’allegato XX.
Articolo 114
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Sezione I - Campo di applicazione
Art. 114. - Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un
solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve
essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge,
come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e
simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a
difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia
di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non
sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame
nella costruzione di muratura comune.
Articolo 115
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1,
lettera a), e’ necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di
ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o
linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h)
imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico,
deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in
presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di
ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Articolo 116
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita’ ai seguenti
requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno,
detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo
ausiliario, detta fune di sicurezza. E’ ammesso l’uso di una
fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune
rende il lavoro piu’ pericoloso e se sono adottate misure
adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e
discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la
caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei
propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessita’. Il programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione
individuale, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di
accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i
luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di
vigilanza competente per territorio di compatibilita’ ai criteri
di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico
e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei
dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le
misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di
salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita’ dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.
Articolo 117
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 117. - Lavori in prossimita’ di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita’ di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento
alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e
delle tensioni presenti.
Articolo 118
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 118. - Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza
l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m
1,50, e’ vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento
alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere
vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando
questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto
con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di
avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilita’ del ciglio della platea superiore,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello
scavo.
Articolo 119
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione III - Scavi e fondazioni
Art. 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu’ di m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia
di stabilita’, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si
deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che
non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee
armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.
Dette armature devono essere applicate man mano che procede il
lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo’ essere effettuata
in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte
o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate
misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i
lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali
da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di
sensi.
Articolo 120
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione III - Scavi e fondazioni
Art. 120. - Deposito di materiali in prossimita’ degli scavi
1. E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.
Articolo 121
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione III - Scavi e fondazioni
Art. 121. - Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas
tossici, asfissianti o la irrespirabilita’ dell’aria ambiente e
non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una
completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di
idonei dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di
protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di
salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale
addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo
collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di
sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo
di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse
offrano garanzia di sicurezza e sempreche’ sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o
esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante
idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso
di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi
comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti
atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono
essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 122
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2,
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.
Articolo 123
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai
lavori.
Articolo 124
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e’
vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che e’ consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento
del lavoro.
Articolo 125
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 125. - Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati,
i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresi’ essere verticali o leggermente
inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono
essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l’ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo’ essere consentita una maggiore distanza
quando cio’ sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche’, in tale caso, la sicurezza del ponteggio
risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilita’.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi
a rombo o di pari efficacia.
Articolo 126
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 126. - Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Articolo 127
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 127.- Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego
di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo
purche’ la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidita’ e la stabilita’.
Articolo 128
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 128. - Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte
di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore
a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo’ essere omessa per i ponti
sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori
di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a
cinque giorni.
Articolo 129
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato
cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di
una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la
erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,
deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un
regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di
almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu’ di 40 centimetri
per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte puo’ servire l’impalcato o ponte a sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione
contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione puo’
essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul
fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di
sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
Articolo 130
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 130. - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60,
quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di
m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza
non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli
di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico.
Articolo 131
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con
elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione
alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di
cui all’articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a
richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la
rispondenza del ponteggio gia’ autorizzato anche alle norme UNI
EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa
fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle
prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi
funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza
previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione e’ soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del
progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell’articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche
tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le
sedi di produzione.
Articolo 132
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 132.- Relazione tecnica
1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a)
descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro
dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati
sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo
varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi
ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza
degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo
per ogni singola applicazione.
Articolo 133
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 133. - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i
quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi
schemi di impiego, nonche’ le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole
importanza e complessita’ in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilita’ eseguito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell’esecuzione. 3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli
organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Articolo 134
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 134. - Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta
ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di
lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato
XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello
schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del
calcolo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell’esecuzione. 3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli
organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Articolo 135
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 135. - Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo
o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il
marchio del fabbricante.
Articolo 136
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 136. - Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita’ del
ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di
sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici
sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna
fase di lavoro prevista. Tale piano puo’ assumere la forma di un
piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti
il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di piu’ aste concorrenti in un nodo i giunti
devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti,
di cui uno puo’ fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli
elementi di appoggio di un ponteggio e’ impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di
appoggio hanno una capacita’ portante sufficiente; c) il
ponteggio e’ stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e
la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla
natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare
e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da
impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso,
nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di
protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di
pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera
di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico
e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. I
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita’ dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.
Articolo 137
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 137.
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalita’ dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e
dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo
di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Articolo 138
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 138. - Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate
in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del
ponteggio.
4. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in
legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui
all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei
montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato o il piano
di gronda; b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma
1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di
cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del
fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio; d) alla disposizione di cui all’articolo 128, comma
1, nel caso di ponteggi di cui all’articolo 131, commi 2 e 3,
che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di
sicurezza.
Articolo 139
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VI - Ponteggi movibili
Art. 139. - Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a
metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi.
Articolo 140
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VI - Ponteggi movibili
Art. 140. - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;
il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; e’ ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.
5. La verticalita’ dei ponti su ruote deve essere controllata
con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee
elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di
essi si trovano lavoratori o carichi.
Articolo 141
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 141. - Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di
gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate
precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature
provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilita’
dell’opera sia completamente assicurata.
Articolo 142
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di
qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in
muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da
assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidita’ e
con modalita’ tali da consentire, a getto o costruzione
ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per
ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite
su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilita’.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma
precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
Articolo 143
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 143. - Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno
delle opere di cui all’articolo precedente, e’ fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle
quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti
delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con
particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza
d’acqua.
Articolo 144
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 144. - Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso
delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali, nonche’ le sollecitazioni dinamiche che possano dar
luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle
prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve
essere opportunamente distribuito.
Articolo 145
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 145. - Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2
dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai
lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo
cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data
l’autorizzazione. 2. E’ fatto divieto di disarmare qualsiasi
tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano
carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono
essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per
la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Articolo 146
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 146. - Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente
fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di
materiali o di persone, un lato del parapetto puo’ essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una profondita’ superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.
Articolo 147
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 147. - Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono
essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati
rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei
materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di
gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito,
devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri,
sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di
legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
Articolo 148
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 148. - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la
incolumita’ delle persone addette, disponendo, a seconda dei
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di
idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Articolo 149
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 149. - Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di
materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni
vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Articolo 150
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 150. - Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione e’ fatto obbligo
di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e
di stabilita’ delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere
eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi.
Articolo 151
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 151. - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita’
delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito
programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato
nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione
degli organi di vigilanza.
Articolo 152
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 152. - Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali
deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione.
2. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando
trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad
altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni
tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei. 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
Articolo 154
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 154. - Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la
sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il
caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico
dall’alto.
Articolo 155
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 155. - Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri puo’ essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo
graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per
la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore
di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta puo’ essere effettuato con
martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri,
con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli
elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o
ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 156. - Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, puo’ stabilire l’obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni,
stabilendo le modalita’ e l’organo tecnico incaricato.
Articolo 157
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Capo III - Sanzioni
Art. 157. - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1,
secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9,
lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo
periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
Articolo 158
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Capo III - Sanzioni
Art. 158. - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e’ punito con l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e’ punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere
a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo
92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettera d).
Articolo 159
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Capo III - Sanzioni
Art. 159. - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118,
121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500
a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122,
123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e
97, comma 3, nonche’ per la violazione delle disposizioni del
capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi
2 e 3.
2. Il preposto e’ punito nei limiti dell’attivita’ alla quale e’
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo
19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a),
100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1
e 2;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900
euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123,
140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
Articolo 160
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzionie nei lavori in quota
Capo III - Sanzioni
Art. 160. - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell’articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli
124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
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