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Contenuti minimi Piano
Operativo Sicurezza
Titolo IV
D.lgs 81/08
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In questa sezione del sito
pubblichiamo
l'Allegato XV (contenuti minimi
dei piani di sicurezza)
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ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il
presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e
alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente
decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza
legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa
regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data
di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del
presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera
in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al
fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale
dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire
un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed
a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo
di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da
realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni,
le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e
la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
articolo 89, comma 1, lettera h, e all'articolo 131, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,
nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.
2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata
con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile
dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di
lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e
2.2.4.;
3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1.,
2.3.2. e 2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte
di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori
di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché
nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche
i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio
al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove
la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse
alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel
POS.
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un
profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui
al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene
l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in
relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare
attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei
rischi derivanti dal traffico circostante,
b.2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi
dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di
elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 91;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 82, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e
dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro
e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o
dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla
presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma
dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento,
prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad
integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto
dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il
PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso
in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad
interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione
dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con
l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare
il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso
comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il
PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al
punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del
concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al
punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della
sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 16 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo
cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che
comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, é integrato con gli elementi del POS.
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo
IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le
quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV
Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard
o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure
di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi
non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori
che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice
civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono
compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.
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